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Fantastica è stata l’esperienza di partecipare alla trasmissione "Mi Manda Raitre" .
Dobbiamo riscontrare che i cinque casi presentati nella trasmissione quali interruzione della linea telefonica, mancato allacciamento della linea, linea adsl discontinua o inesistente etc. sono casi trattati e risolti dal Codacons Caserta decine di volte ma con un’enorme differenza ovvero che mentre gli utenti presenti in trasmissione si sono rivolti come vuole il sistema delle grandi società telefoniche alle Camere di Conciliazione ottenendo micro risarcimenti di massimo € 300,00 senza risolvere il problema, coloro che si sono rivolti al Codacons Caserta o ad altri studi veramente specializzati nel settore, tra indennizzi e risarcimento dei danni hanno incassato cifre tra i €10.000,00 ed i €50.000,00.
Ciò che vogliamo ricordare ai consumatori è che esistono in Italia precise leggi con previsioni specifiche in materia di indennizzi e risarcimenti dei danni per i casi sopra indicati. Per esempio per le ipotesi di mancata attivazione della linea è previsto un indennizzo di € 5,00 al giorno, sospensione del servizio € 10,00 al giorno, linea ADSL discontinua € 2,50 al giorno etc.
Rivolgetevi pertanto ai pochi professionisti che esistono nel settore e ricordatevi che per ogni disservizio, dopo il reclamo che potete effettuare ai numeri del servizio clienti, di inviare fax o e-mail in modo da avere la prova scritta dei reclami effettuati e dei giorni di sospensione o disservizio. E’ completamente inutile effettuare decine di telefonate ai numeri indicati dalle società di telefonia in quanto sono affidate a call center esterni con sede ormai non più in Italia che leggono solo la scheda a Voi intestata e non possono intervenire in alcun altro modo.
Il 4 giugno la C. T. R. di Bari ( sezione distaccata di Lecce) è intervenuta sulla vexata quaestio della corretta applicazione della Tarsu sulle strutture alberghiere con tre sentenze. Ricordiamo che in origine molti comuni applicavano un coefficiente di calcolo della Tarsu sugli alberghi troppo alta vista la tipologia di utilizzo della struttura.
Infatti la struttura alberghiera a fini Tarsu va considerata con 2 distinti parametri: per la porzione occupata dalle stanze dove alloggiano gli utenti si richiede l’applicazione del medesimo coefficiente si richiede l’applicazione di un coefficiente utilizzato per le case di abitazione, per le altre si richiede l’applicazione di un coefficiente che tenga conto dell’effettiva destinazione d’uso.
Con le citate sentenze nn. 71/22/2012- 72/22/2012- 73/22/2012 la C. T. R. di Bari (sezione distaccata di Lecce) conferma che la Tarsu applicabile sugli alberghi (almeno per la parte ad uso abitativo) non può essere sostanzialmente diversa da quella applicata sulle abitazioni e sulle case vacanze. I giudici pugliesi ricordano che: “è indicativo a tal proposito il paradigma dal c.d. decreto Ronchi ove si evidenzia come le diverse tipologie di attività implichino una diversa potenzialità a produrre rifiuti solidi”. Il Regolamento Tarsu oggetto della controversia non teneva conto di quanto detto sopra; inoltre a conferma della corretta interpretazione della Tarsu proposta dal contribuente, il Comune aveva successivamente emanato un nuovo regolamento per offrire una valutazione potenzialmente più realistica della capacità di produzione dei rifiuti delle strutture alberghiere tenendo conto della differente distribuzione d’uso delle parti di queste.
Il Codacons Caserta è a disposizione delle società alberghiere per ottenere la restituzione di somme illegittimamente pagate negli ultimi 5 anni in favore dei Comuni. Inoltre si ricorda alle società alberghiere che il Codacons Caserta è la prima associazione per giudizi presentati e vinti contro le società erogatrici di servizi (telefonia- gas- energia). Qualsiasi disservizio Vi sia occorso il Codacons Caserta l’ha trasformato in importanti risarcimenti economici.
Dopo la presenza al TG2 l'avvocato Maurizio Gallicola è
stato invitato alla trasmissione televisiva Mi Manda Rai 3,
storico programma di Rai 3 ormai primo ad occuparsi delle
tematiche dei consumatori.
Finalmente il giusto riconoscimento all'attività, che da
oltre 7 anni, viene svolta dal Codacons Caserta in favore
dei cittadini.
La trasmissione sarà registrata il 15/11/2013, a breve sarà comunicata la data della messa in onda.
Da diversi anni gli utenti di telefonia fissa e mobile si vedono sistematicamente derubati dalle società di telefonia di importi variabile dai € 65,00 agli € 80,00 per contributo di disattivazione. Questo costo non è stato previsto in sede di adesione contrattuale.
Infatti, la legge n. 40 /2007 statuisce che: “I contratti per adesione stipulati con operatori di telefonia e di reti televisive e di comunicazione elettronica, indipendente dalla tecnologia utilizzata, devono prevedere la facoltà del contraente di recedere dal contratto o di trasferire le utenze presso altro operatore senza vincoli temporali o ritardi non giustificati e senza spese non giustificate da costi dell’operatore e non possono imporre un obbligo di preavviso superiore a trenta giorni”. L’esercizio di tali facoltà è senza vincoli temporali, quindi esse possono essere esercitate in ogni momento: l’eventuale previsione di una durata minima contrattuale è dunque vincolante solo per l’operatore.
Occorre sottolineare che dalla semplice lettura del contratto l’utente deve poter conoscere anche le eventuali spese richieste per l’esercizio della facoltà di recesso o di trasferimento, così da essere agevolato nell’esercizio di tali facoltà, potendone valutare le conseguenze sotto ogni profilo. In ogni caso, l’utente non deve versare alcuna “penale” , richiesta di contributo di attivazione, di “costo per attività di cessazione servizio” comunque denominata a fronte del’esercizio della facoltà di recesso o di trasferimento delle utenze,poiché gli unici importi ammessi in caso di recesso sono quelli “giustificati” da “costi” degli operatori.
A tal proposito l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni – AGCOM – ha precisato che i costi di disattivazione devono risultare correlati ai costi effettivi che l’operatore sostiene, mentre per le procedure riguardanti il trasferimento ad altro operatore, i suddetti costi non devono essere applicati.
Controllate le vostre fatture se compare l’addebito per i costi di disattivazione venite presso il Codacons Caserta e Vi faremo recuperare gli importi indebitamente versati